Bruxelles, 2 mag – Con una sentenza storica che marcherà a fondo la giurisprudenza comunitaria, la Corte europea di giustizia ha stabilito martedì a Lussemburgo, che è compatibile con il diritto Ue il nuovo sistema di arbitrato per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, previsto dall’Accordo Ceta di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada, e comprendente un Tribunale internazionale e una Corte d’appello.
La Corte, che ha accolto sostanzialmente il parere emesso dal suo Avvocato generale nello scorso gennaio, ha così messo fine a un contenzioso iniziato dal Belgio nel settembre 2017, e aperto finalmente la strada alla ratifica da parte degli Stati membri del capitolo del Ceta riguardante gli investimenti, che era stato sospeso fin dal 21 settembre 2017 proprio in attesa del pronunciamento dei giudici comunitari.
Lo stesso 21 settembre 2017 è invece entrato in vigore provvisoriamente l’altro capitolo dell’Accordo col Canada, quello relativo al commercio (competenza esclusiva Ue), per il quale era sufficiente la ratifica da parte del Parlamento europeo (approvata il 15 febbraio 2017).
Il Ceta è stato firmato il 30 ottobre 2016. La parte dell’Accordo dedicata agli investimenti ha lo scopo di istituire una procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati. In questo contesto, si prevede l’istituzione di un sistema giurisdizionale degli investimenti (“Investment Court System”, Ics), costituito di un tribunale e di un tribunale d’appello, nonché, a più lungo termine, di un “tribunale multilaterale per gli investimenti”.
Il 7 settembre 2017, il Belgio aveva chiesto ai giudici comunitari un parere su questo nuovo sistema, e in particolare sulla sua compatibilità con il principio della competenza esclusiva della Corte di giustizia europea nell’interpretazione del diritto Ue (principio dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione). In caso di parere negativo, la ratifica dell’Accordo con il Canada sarebbe stata bloccata .
La sentenza di oggi afferma che il diritto dell’Unione non osta alla creazione di un tribunale, né di un tribunale d’appello, né, successivamente, di un tribunale multilaterale degli investimenti, né al fatto che si attribuisca loro la competenza a interpretare e applicare le disposizioni del Ceta, alla luce delle norme e dei principi di diritto internazionale applicabili tra le parti dell’Accordo.