Roma, 31 mag – L’Inps ha chiarito con una circolare le modalità sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019. A partire da quest’anno, l’indennizzo diventa infatti una misura strutturale, con l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.
La concessione dell’indennizzo, spiega l’Inps, è subordinata alle risorse finanziarie del Fondo e spetta ai seguenti soggetti: ai titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; ai titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante; agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agli agenti e ai rappresentanti di commercio.
Alla data di presentazione della domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: almeno 62 anni di età, se uomini, o 57 anni, se donne; essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali; aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal primo gennaio 2019.
La domanda per l’indennizzo può essere presentata all’Inps direttamente dal cittadino, accedendo al servizio online, oppure tramite i patronati, gli altri intermediari dell’Istituto o il Contact center.
La circolare, infine, fornisce informazioni sulla durata dell’indennizzo e sulle cause di incompatibilità.