Roma, 30 lug – Ad agosto anche il Fisco va in vacanza. Dal primo del mese sono scattate la sospensione dei termini processuali e la pausa estiva per le scadenze di adempimenti e versamenti fiscali.
Il conteggio dei giorni, per depositare gli atti e i documenti, si è interrotto dalla fine di luglio per riprendere dal primo giorno di settembre (quest’anno si riprenderà dal 2 settembre perchè il primo è domenica). Sospensione dal primo al 20 agosto, invece, per i termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni e denunce fiscali.
Pausa estiva, segnala la rivista dell’Agenzia delle Entrate Fisco Oggi, “per tutti gli adempimenti di ogni ordine e grado riguardanti la giustizia tributaria che va ‘in vacanza’ dal primo agosto fino all’ultimo giorno del mese. Questo è quanto viene stabilito dall’articolo 16 del decreto legge 132 del 2014 che, a partire dal 2015, ha ridotto il periodo feriale dai 46 giorni preesistenti ai 31 attuali”.
La sospensione dei termini “è un istituto in base al quale ogni anno, durante il periodo estivo, i termini processuali previsti sia per la giurisdizione ordinaria sia per la giustizia amministrativa (fatte salve alcune eccezioni) non decorrono. Questo significa che il termine fissato, per esempio, per il deposito di un atto si interrompe, per riprendere, poi, alla fine del periodo di sospensione”.
L’effetto della “pausa estiva” è un ricalcolo nel conteggio dei giorni: per la presentazione del ricorso sono previsti “60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato; per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla notifica del ricorso o appello; per la costituzione in giudizio della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso; per fare appello 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure sei mesi dal deposito; per depositare documenti 20 giorni liberi prima dell’udienza; per le memorie illustrative 10 giorni liberi prima dell’udienza; per le brevi repliche 5 giorni liberi prima della data di trattazione; per riassumere in giudizio un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio”.
La sospensione feriale “interessa anche i termini del procedimento di reclamo-mediazione. Inoltre per le fasi cautelari non opera la sospensione e, di conseguenza, il contribuente può presentare ricorso a luglio o ad agosto, periodo nel quale può essere discussa la sospensiva”.
La “pausa ferragostana” incide nel conteggio dei termini e si possono distinguere due ipotesi. Se il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo. Ad esempio, se viene notificato un avviso di accertamento il 5 agosto, i 60 giorni per l’impugnazione dell’atto decorrono dal primo settembre spostando al 31 ottobre l’ultimo giorno utile per proporre ricorso”.
Se il termine “comincia a decorrere prima del periodo di sospensione, rimane in stand-by nel corso dell’intervallo feriale per ripartire alla fine dello stesso. Se, per esempio, l’avviso di accertamento arriva il 22 luglio, i 60 giorni per l’impugnazione saranno determinati considerando 9 giorni tra il 23 e il 31 luglio, i 31 giorni di sospensione dal primo al 31 agosto, ai quali vanno sommati 51 giorni che vanno dal primo settembre al 21 ottobre”.
Durante il periodo estivo anche le scadenze fiscali riguardanti diversi adempimenti e versamenti tributari “si concedono una vacanza, seppur per un tempo più breve. Lo stabilisce il decreto legge 16 del 2012 che individua nel periodo dal primo al 20 agosto di ogni anno l’intervallo nel quale i contribuenti possono dar corso ai loro obblighi fiscali, entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
In altre parole, “se si deve procedere agli adempimenti e ai versamenti delle imposte da effettuare attraverso il modello F24 (compresi quelli rateali), che scadono nei primi 20 giorni del mese di agosto, questi possono essere eseguiti entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione”.
Dal primo agosto al 4 settembre, inoltre, le richieste del Fisco sono “in pausa”. Lo stabilisce il decreto fiscale 193 del 2016 che prevede che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal primo agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonche’ delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
“Sospesi quindi – aggiunge Fisco Oggi – i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, a eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonchè delle procedure di rimborso ai fini Iva”.
La pausa “riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti”.