Roma, 19 ago – La registrazione del contratto di locazione di un immobile abitativo è obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, se la sua durata è superiore a 30 giorni complessivi nell’anno o se formato per atto pubblico o scrittura privata autentica. E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel regime ordinario di tassazione, sono dovute, al momento della registrazione, l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione concorrerà a formare il reddito complessivo del locatore per Irpef e addizionali. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
Possono provvedere alla registrazione sia l’affittuario (conduttore) sia il proprietario (locatore). Entrambi, infatti, sono responsabili in solido per il pagamento del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
La registrazione può essere effettuata online autenticandosi ai servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando l’applicazione “RLI web” e senza bisogno di installare alcun software. La stessa applicazione consente sia la registrazione del contratto sia il versamento delle imposte di registro e di bollo. In alternativa, è possibile utilizzare, sempre gratuitamente, il software “Contratti di locazione e affitto di immobili (Rli)”, oppure recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale. Per la registrazione si può anche incaricare un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
La cedolare secca è un regime opzionale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.
Il regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall’affitto dell’immobile e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dall’imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto. Anche i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019 possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca.
L’imposta sostitutiva è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone concordato, per cui si applica un’aliquota del 15% (ridotta al 10% nel quadriennio 2014-2017). La stessa aliquota è prevista anche per i contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 47/2014 (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato. Scegliendo la cedolare secca, il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari (o titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto) che locano un immobile ad uso abitativo. Sia i proprietari che l’inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Se l’immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri. Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all’abitazione (box, cantina).Il regime della cedolare secca ha diversi vantaggi. Assolvendo la sola imposta sostitutiva, infatti, il canone di locazione non si cumula con gli altri redditi ai fini Irpef e addizionali. In più, non sono dovute né l’imposta di registro né l’imposta di bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto.
Si parla di risoluzione del contratto se il rapporto tra le parti è interrotto prima della scadenza naturale. In caso di chiusura anticipata occorre versare entro 30 giorni l’imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro. Il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia sia con il modello F24 Elementi identificativi. In quest’ultimo caso è inoltre necessario comunicare la risoluzione all’ufficio in cui è stato registrato il contratto.
Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta ma è comunque necessario comunicare la risoluzione all’ufficio in cui è stato registrato il contratto.
Si parla di cessione se il locatore (colui che dà in affitto l’immobile) o il conduttore (colui che lo prende in affitto) viene sostituito nel contratto da un nuovo soggetto. Se l’accordo tra le parti non prevede il pagamento di un corrispettivo, occorre versare l’imposta di registro in misura fissa (67 euro).
In caso contrario, l’imposta di registro è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con un minimo di 67 euro). Il pagamento va fatto entro 30 giorni tramite i servizi telematici dell’Agenzia o con il modello F24 Elementi identificativi. In quest’ultimo caso è inoltre necessario comunicare la cessione all’ufficio in cui è stato registrato il contratto.
Si parla di proroga se la durata del contratto viene prolungata per un periodo ulteriore. La proroga va sempre comunicata all’Agenzia. Inoltre, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, è necessario versare l’imposta di registro tramite i servizi telematici dell’Agenzia o con il modello “F24 Elementi identificativi”.
Nel primo caso, la comunicazione della proroga è inviata telematicamente, contestualmente alla richiesta di addebito dell’imposta di registro dovuta. Se si effettua il pagamento con il modello F24, invece, la proroga va comunicata all’ufficio in cui è stato registrato il contratto mediante presentazione del modello Rli, nello stesso termine di 30 giorni. Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto degli eventuali adeguamenti del canone di locazione (anche, per esempio, dell’adeguamento Istat). Se ad essere prorogato è un contratto con cedolare secca, è necessario confermare l’opzione per la tassazione sostitutiva.
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. È un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta. Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
La registrazione del contratto di comodato gratuito è necessaria, in particolare, per usufruire di determinate agevolazioni fiscali, tra cui, per esempio, la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Per registrare il contratto di comodato è sufficiente presentare, presso qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia e la ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F23 (codice tributo 109T).
Oltre all’imposta di registro, per i contratti in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo, che si assolve con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.