Roma, 29 nov – Le pattuizioni relative al patrimonio, in caso di divorzio, possono essere attuate senza limiti di tempo. Quindi, anche se sono trascorsi cinque anni tra la data del decreto di omologa del tribunale e la stipula dell’atto notarile per gli accordi consensuali, le agevolazioni fiscali legate agli atti regolativi di un matrimonio finito resistono. Così, senza ombra di dubbio, secondo quanto riportato da FiscoOggi, risponde l’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello inoltrata da uno dei coniugi coinvolti nella concretizzazione delle intese post-matrimoniali connesse al trasferimento di proprietà di alcuni immobili.
Senza entrare nel merito dell’architettura degli accordi, la domanda verteva sul possibile legame tra il tempo per realizzarli e i bonus fiscali previsti dall’articolo 19 della legge n. 74/1987 (esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa). Con la risposta n. 493 del 25 novembre 2019, l’amministrazione spiega che dalla lettura del primo decreto di omologa relativo alle pattuizioni e della norma agevolativa di cui al richiamato articolo 19 (“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”), non si evince alcun limite temporale perentorio per l’esecuzione degli accordi di separazione.
L’unica condizione da verificare è che nell’atto di trasferimento degli immobili vengano rispettati sostanzialmente gli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata, con la realizzazione dei medesimi effetti giuridici.