Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Due elenchi disponibili ogni tre mesi
In base a quanto disposto dal dl Crescita, il provvedimento stabilisce che, per ogni trimestre dell’anno, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno quelle che non la riportano ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non ci siano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta. I due elenchi saranno resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettuerà modifiche, verranno quindi confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.