Consumatori: le nuove norme UE per la garanzia dei beni di consumo

L’1 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti la garanzia sui beni di consumo che rafforzano le tutele riconosciute ai consumatori in caso di acquisto di beni non conformi. Con l’adozione della direttiva UE 2019/771, l’Unione Europea ha voluto aggiornare una normativa non più al passo con l’evoluzione tecnologica ma anche uniformare maggiormente le norme vigenti nei singoli Paesi dell’UE per garantire una maggiore certezza giuridica e le vendite oltre frontiera. La direttiva ha comunque lasciato liberi gli Stati Membri di adottare un livello di tutela più elevato e il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) fornisce una prima panoramica delle maggior tutele previste dalle norme nei vari Paesi dell’UE che assumono particolare rilevanza nel commercio elettronico e per tutti gli acquisti transfrontalieri effettuati a partire dal 1 gennaio 2022.

Resta la garanzia di due anni

Il decreto legislativo 170 del 2021, che ha trasposto le norme della direttiva UE 2019/771 nel Codice del Consumo, ha mantenuto il periodo di garanzia legale a due anni e la possibilità di ridurlo, ma comunque mai meno di un anno, in caso di vendita di beni usati. Scompare l’obbligo, a carico del consumatore di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta mentre viene esteso ad un anno il periodo di inversione dell’onere della prova in forza del quale spetta al venditore dar prova della conformità del prodotto nel caso in cui il consumatore denunci un difetto. Le nuove norme, inoltre, elencano una serie di requisiti soggettivi e oggettivi che i beni devono avere per considerarsi conformi al contratto e introducono disposizioni specifiche in caso di beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi, tra cui l’obbligo del venditore di provvedere al rilascio di aggiornamenti periodici gratuiti.

La differenza tra gli Stati

Ogni Stato Membro ha potuto introdurre delle norme di maggior tutela. In Austria, Francia e Germania, per esempio, si è mantenuto il periodo di garanzia legale a due anni per i beni nuovi mentre il Portogallo e la Spagna hanno deciso di estendere il periodo di garanzia legale a tre anni per i beni nuovi e hanno demandato alla libera trattativa delle parti la determinazione del periodo di garanzia legale per i ben usati che, tuttavia, non può essere inferiore a 18 mesi. Il Portogallo ha altresì introdotto una specifica previsione per i beni ricondizionati, parificandoli ai prodotti nuovi con termine di garanzia di tre anni. Per quanto riguarda la garanzia legale dei beni usati, Austria, Germania, Spagna hanno mantenuto ferma la possibilità di ridurre contrattualmente il periodo di garanzia legale fino ad un anno; tuttavia, l’Austria ha anche previsto che la riduzione del termine debba essere oggetto di specifico accordo tra le parti e, dunque, non sarà sufficiente inserire tale previsione nelle condizioni generali di contratto. Germania, Austria, come l’Italia, hanno poi esteso ad un anno il periodo in cui opera l’inversione dell’onere della prova stabilendo che nelle vendite soggette alla disciplina del diritto di consumo, se il difetto si manifesta nell’arco del primo anno d’acquisto, si presume che il bene fosse difettoso fin dalla consegna con onere a carico del venditore di provare eventualmente il contrario. Le regole applicate ai nuovi contratti, inoltre, continueranno a convivere con la disciplina previgente, che rimane applicabile ai contratti conclusi fino al 31 dicembre 2021.