Dal 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, l’indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura strutturale e non necessiterà più di un rinnovo annuale. Lo comunica l’Inps, spiegando che ora i padri lavoratori dipendenti possono fruire stabilmente di dieci giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi cinque mesi di vita del figlio e che l’indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione.
Diritto al congedo obbligatorio
Il beneficio – precisa l’Inps – è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento. Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità. Inoltre, sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Come presentare domanda
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Istituto, questi possono presentare domanda di congedo di paternità all’Inps sul sito, tramite Contact center o gli enti di patronato. Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Inps.