Il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. Si tratta di due provvedimenti che estendono i diritti per il cogedo per i genitori lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
Equilibrio vita professionale-vita familiare
Il primo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza ha come finalità quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare. Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi il congedo per il genitore solo, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino per cui usufruire del congedo parentale, si estende il diritto a indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
Le novità sui congedi
Riguardo al congedo parentale, è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali, (tenuto conto del già menzionato Considerando 37 che incoraggia gli Stati membri ad adattare le condizioni di accesso e le modalità di esercizio dei congedi ad esigenze particolari, quali eventuali parti multipli). Il livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%. Viene aumentata da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.
Ferie e tredicesima
Con i nuovi congedi parentali previsti dallo schema legislativo approvato dal Consiglio dei ministri per recepire una direttiva Ue non sarà prevista una riduzione dei giorni di ferie e di ratei di tredicesima, come previsto finora nei casi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità. “I periodi di congedo parentale – si legge – sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio”. Si manterrà quindi il diritto a ferie e tredicesima anche per i mesi di astensione dal lavoro.
Gli obblighi di trasparenza
Il secondo schema di decreto legislativo prevede nuovi obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro, nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, comprese le ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si riconoscono una serie di nuovi diritti materiali per offrire una maggiore tutela alle condizioni di lavoro (durata ragionevole del periodo di prova, possibilità per il lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, prevedibilità minima del lavoro). Si disciplinano le misure volte a tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti.