La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale sarà operativa già dal prossimo anno accademico 2022-2023. Lo ha confermato – ricordando che la stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) – il ministero dell’Università e della Ricerca, con una nota del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio inviata ai rettori, ai presidenti e ai direttori delle università e delle istituzioni Afam.
La nota
Con la nota si ricorda che con la legge 12 aprile 2022, n. 33 “è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 Tfue, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 Tfue e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue” e che la legge prevede “la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.
Le precisazioni sulla contemporaneità
È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché’ l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica”. Dunque, sulla contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la nota precisa che “si continua a far riferimento al disposto dell’articolo 7 del decreto ministeriale 226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato articolo 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’articolo 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato”. Saranno i decreti attuativi, in corso di definizione, conclude il ministero, a disciplinare le modalità per consentire in concreto agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché’ per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.