Roma, 23 ago – Ai genitori di bambini nati dal primo gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Lo stabilisce l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016.

Come percepire il contributo? Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal primo gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido – spiega l’Inps – non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban). L’utente che opta per l’accredito su un conto con Iban è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’Inps in occasione di altre domande.

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza: perdita della cittadinanza; decesso del genitore richiedente; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2019 dal genitore di un minore nato o adottato dal primo gennaio 2016.