Bruxelles, 24 set – Il Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia ha confermato, oggi a Lussemburgo, una decisione della Commissione europea del 2015 che aveva vietato come aiuto di Stato un regime fiscale agevolato (“tax ruling”) adottato dal Lussemburgo nel 2012 a favore di Fiat Chrysler Finance Europe. Il Tribunale ha respinto i ricorsi per annullamento presentati sia dalle autorità lussemburghesi che da Fiat Chrisler Finance Europe (FFT), un’impresa del gruppo Fiat che fornisce servizi di tesoreria e finanziamenti alle società del gruppo stabilite in Europa.

Il “tax ruling” in questione consentiva a FFT di determinare i suoi profitti annuali imponibili per tutti i servizi forniti in Europa pagando solo l’imposta sul reddito delle società applicata nel Granducato del Lussemburgo.

La Commissione aveva concluso che la decisione fiscale costituiva un aiuto di Stato al funzionamento incompatibile con il mercato interno, perché conferiva un vantaggio al suo beneficiario rispetto alla tassazione “normale”, come definita dalla legislazione fiscale nazionale. La Commissione aveva anche ingiunto al Lussemburgo di sospendere il regime fiscale e recuperare l’aiuto illegale fornito a FFT.

Contro la sentenza del Tribunale Ue è possibile presentare un appello alla Corte di Giustizia, ma solo per vizio di forma.