Milano, 12 giu – L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.57/E del 6 giugno 2019, ha fornito delle soluzioni interpretative sul corretto trattamento fiscale di singole operazioni in valuta estera, effettuate dalle società. Nel dettaglio, spiega Fisco Oggi, la risoluzione precisa che in caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata. Se l’istituto di credito applica un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, è possibile l’applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti.

Per quanto riguarda l’acquisto di titoli azionari in valuta estera con prelievo dal conto in valuta, l’Agenzia precisa che il prelievo determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera, tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisizione dei titoli. Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto, o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto.

Relativamente all’incasso di dividendi in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del Tuir, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione delle somme. Anche in questo caso i dividendi incassati in valuta dovranno essere convertiti al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo.

In merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio, l’Agenzia chiarisce il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative concorrono a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che concorrono alla formazione del reddito (articoli 86, 87 e 101 del Tuir). Per quanto riguarda le valutazioni di fine esercizio, l’Agenzia precisa che l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio, concorre alla formazione del reddito imponibile.

In merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell’esercizio, per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell’Oic 26 devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze di cambio positive o negative non danno luogo a un’autonoma e separata rilevazione. Per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi, in base al comma 3 dell’articolo 110 del Tuir, la valutazione di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.