Roma, 6 ago – “Il termine di presentazione della dichiarazione Tari” rimane “fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all’Imu e alla Tasi” devono “essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo”. Così il Mef, in una risoluzione firmata dal Direttore Generale delle Finanze Fabrizia Lapecorella.

La Risoluzione è arrivata in risposta ad un quesito secondo cui “anche le dichiarazioni relative alla Tari slitterebbero al 31 dicembre” dopo che “dagli organi di informazione” era stata diffusa la notizia circa la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dell’imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo al quale le variazioni si riferiscono” e poiché veniva “altresì evidenziato che detti termini sarebbero stati modificati non solo per l’Imu e per la Tasi ma anche per la Tari, poiché il comma in parola riguarda l’imposta unica comunale che racchiude i tre tributi appena menzionati”.

“Al riguardo, da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’Imu e la Tasi e non anche la Tari”, si puntualizza dal ministero.

“Ed invero – prosegue la Direttrice generale – se da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l’art. 3-ter in esame incide sul comma 684 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che contempla la dichiarazione Iuc e quindi anche la dichiarazione Tari, dall’altro non si può tralasciare di considerare la volontà del legislatore, manifestata proprio nel medesimo art. 3-ter sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente ai “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili” sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l’Imu e per la Tasi lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre”.

“Alla luce di quanto appena illustrato – si conclude – risulta preminente la volontà del legislatore, espressa chiaramente nel più volte citato art. 3-ter del D. L. n. 34 del 2019, di riferirsi all’Imu e alla Tasi rispetto alla tecnica, poco felice, di formulazione del testo legislativo, utilizzata dallo stesso per realizzare tale scopo”.