Roma, 10 set – Il bonus fiscale per la prima casa resiste anche se il matrimonio finisce presto. Lo afferma l’Agenzia delle entrate in una risoluzione in cui chiarisce che “la vendita a terzi di un immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’, in esecuzione delle clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio”.

Un contribuente aveva acquistato insieme al coniuge “un immobile abitativo fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’. Dopo circa tre anni è intervenuta la separazione consensuale dal coniuge, con atto omologato dal giudice. Tra le clausole dell’accordo di separazione è stata compresa la messa in vendita, prima della decorrenza dei cinque anni dall’acquisto, dell’abitazione familiare, con ripartizione del ricavato tra i coniugi”.

L’abitazione è stata ceduta a terzi, prima del termine di cinque anni. Poiché gli ex-coniugi “non hanno riacquistato una nuova abitazione entro l’anno dalla cessione”, il contribuente chiede di conoscere “se la cessione a terzi, in esecuzione della clausola inserita nell’accordo di separazione, comporta la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite per l’acquisto dell’abitazione ceduta”.

L’interpellante “ritiene di non decadere dalle agevolazioni fruite, pur cedendo l’immobile a terzi entro i cinque anni, invocando la ratio della norma esentativa di cui all’articolo 19 della legge 74 del 1987, concernente gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio”.

L’Agenzia delle entrate, esaminata la questione, “ritiene che la cessione a terzi dell’immobile agevolato, in esecuzione di clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal tribunale e finalizzate alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio fruito”.

L’agenzia fiscale premette che la Nota II-bis, all’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131 del 1986, stabilisce “che nelle ipotesi in cui si trasferisce nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’ e non si procede al riacquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita. Pertanto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte”.

Per le disposizioni esentative richiamate dal contribuente, previste per i casi di divorzio o di separazione dall’articolo 19 della legge 74 del 1987 (secondo cui tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), l’Agenzia delle entrate “richiama l’orientamento prevalente della Cassazione”.

Il legislatore, secondo la Cassazione, con questa esenzione “ha inteso favorire gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge”.

Questo per “favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi”.

Per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” fruite per l’acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto dell’accordo di separazione, la Cassazione con una sentenza del 2017 ha affermato che, stante la ratio della norma di cui all’articolo 19, “non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione”.

La Suprema Corte, spiega la rivista online dell’Agenzia delle entrate, aveva già affermato, con un’ordinanza del 2014, che “l’attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)”.

La Corte, con la recente ordinanza 7966 del 2019, “ha ribadito che il principio espresso con riferimento a un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile, acquistato con le agevolazioni per la prima casa, a un terzo”.

La Corte ha osservato che la legge 74 del 1987, articolo 19, “dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.

“Posto che – evidenzia Fisco Oggi – la ratio della menzionata disposizione è di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito della separazione o del divorzio, ‘recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sopra’”.

L’Agenzia delle entrate ritiene quindi “che la cessione a terzi di un immobile, acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’, in esecuzione delle clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio”.

Di conseguenza, “sono superati i chiarimenti forniti con la circolare 27 del 2012, nella parte relativa alle conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell’agevolazione ‘prima casa’, nell’ipotesi di cessione dell’immobile agevolato a terzi”. Con quest’ultima risoluzione, quindi, l’agenzia fiscale “ritiene superato quanto aveva precedentemente disposto in materia di decadenza delle agevolazioni fiscali, quando si cede l’immobile a terzi”.