Roma, 2 ott – Una casella di spunta preselezionata (o da deselezionare) non basta: l’installazione di cookie richiede il consenso attivo degli utenti di Internet. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, con una interpretazione delle normative comunitarie richiesta da un tribunale della Germania a seguito di un ricorso della federazione delle organizzazioni di consumatori contesta.

Quest’ultima ha contestato l’utilizzo, da parte della società tedesca Planet49, nell’ambito di giochi a premi in linea, di una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti di Internet che intendono partecipare al gioco esprimono il loro accordo all’installazione di cookie.

Tali cookie sono diretti a raccogliere informazioni a fini pubblicitari riguardanti prodotti dei partner della Planet49. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) ha allora chiesto alla Corte di giustizia Ue di interpretare il diritto dell’Unione in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Il tribunale comunitario ha dichiarato che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

Al riguardo, hanno aggiunto i giudici europei secondo quanto riporta una nota, è ininfluente il fatto che le informazioni archiviate o consultate costituiscano o meno dati personali. Il diritto dell’Unione mira, infatti, a tutelare l’utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare dal rischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell’apparecchiatura terminale dell’utente a sua insaputa.

La Corte sottolinea che il consenso deve essere specifico, cosicché il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione di cookie. Secondo la Corte, inoltre, il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.