Roma, 20 dic – Il contribuente che trasferisce, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile precedentemente comprato con i benefici “prima casa”, per evitare la decadenza dall’agevolazione deve acquistare, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con la recente ordinanza n.29392 del 13 novembre 2019. E’ quanto riporta Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate.
Al riguardo, occorre precisare che la disciplina sull’agevolazione “prima casa”, ai fini dell’imposta di registro, è contenuta, principalmente, nella nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n.131/1986. Il legislatore ha subordinato l’applicazione del beneficio fiscale (attualmente l’aliquota dell’imposta di registro ridotta è del 2% in luogo di quella ordinaria del 9%) alla ricorrenza di determinate condizioni oggettive e soggettive.
Per quanto riguarda l’ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, il primo comma, lettera a) della citata nota II bis, prevede alcuni criteri particolari (relativi all’acquirente che svolge attività nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni, all’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro e al cittadino italiano emigrato all’estero) e un criterio generale, legato alla residenza dell’acquirente.
In base a questo criterio generale, al beneficio spetta l’agevolazione “prima casa” a condizione che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza. Il quarto comma della stessa nota II bis indica alcune ipotesi, ricorrendo le quali, si verifica la decadenza dalle agevolazioni.
Tra queste ipotesi è previsto il caso in cui l’acquirente trasferisce, per atto a titolo oneroso o gratuito, l’immobile acquistato con le agevolazioni, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’acquisto. Lo stesso comma, però, precisa che il trasferimento infraquinquennale non determina la perdita delle agevolazioni se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquisito con i benefici “prima casa”, acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Come si può facilmente notare, il legislatore ha disciplinato in maniera diversa le seguenti fattispecie. Il contribuente che acquista per la prima volta un’abitazione agevolata è tenuto ad avere o a spostare, entro diciotto mesi dall’acquisto, la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata. Pertanto, in questo caso, al fine del mantenimento delle agevolazioni, non occorre trasferire la residenza proprio nell’abitazione acquistata con le agevolazioni, ma è sufficiente avere la residenza nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile agevolato.