superbonus al 110%

Procedure più semplici per l’accesso al Superbonus 110%. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge “semplificazioni bis” n. 77/2021 entrano in vigore le modifiche approvate dal Senato sulle condizioni per beneficiare della detrazione fiscale con una certificazione semplificata.

Modulo unico

Per tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune asseverata dal tecnico (Cila-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. È in via di definizione un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il Superbonus, valido su tutto il territorio nazionale.

Edilizia libera

Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal Superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.

Che cos’è il Superbonus

Il Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

L’estensione del bonus

Il decreto non posticipa la scadenza del Superbonus al 110% (tema rinviato alla prossima legge di Bilancio) ma apporta ritocchi alla normativa generale delle detrazioni. Si riconosce il 110% anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, rivedendo ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Si estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4; come ad esempio ospedali, case di cura e conventi. La disposizione chiarisce che questi interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali; e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Titolo abilitativo

Si semplifica la disciplina per fruire del Superbonus; attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo).

Sismabonus

Una modifica riguarda anche la norma sul sismabonus al 100%: nello specifico, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche e sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-Cila.